Iperammortamento 2026: Guida Pratica a Vincoli, Adempimenti e Procedure 

  • Chi può accedere all’iperammortamento
  • Quali investimenti sono agevolabili
  • Le aliquote di maggiorazione
  • La procedura di accesso al beneficio
  • Vincoli per i beni materiali 4.0
  • Adempimenti per software e beni immateriali
  • Requisiti per gli impianti fotovoltaici e rinnovabili
  • Cessione o delocalizzazione del bene
  • Cumulabilità con altre agevolazioni
  • Aspetti fiscali e dichiarativi

Quando e come agire

Il nuovo iperammortamento 2026 consente alle imprese italiane di dedurre fino al 180% del costo di beni strumentali Industria 4.0 e impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile. L’agevolazione è operativa dal 1° gennaio 2026 e copre investimenti fino al 30 settembre 2028. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha già trasmesso il decreto attuativo al MEF per il concerto definitivo.

L’iperammortamento sostituisce i precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, introducendo un meccanismo di maggiorazione fiscale che premia chi investe in trasformazione digitale e sostenibilità energetica. A differenza dei crediti compensabili immediatamente, qui il vantaggio si distribuisce sull’intero periodo di ammortamento del bene, rendendo lo strumento particolarmente interessante per imprese con redditi imponibili stabili.

 

Chi può accedere all’iperammortamento

Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa, senza distinzioni di forma giuridica, settore economico, dimensione aziendale o regime contabile. Sono ammesse le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, purché gli investimenti siano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.

La Legge n. 199/2025 esclude espressamente le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo senza continuità aziendale. Stessa sorte per chi è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Due requisiti ulteriori condizionano la spettanza del beneficio per tutte le imprese ammesse. Il primo riguarda il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili nel proprio settore. Il secondo impone il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. La violazione di questi presupposti determina la decadenza dall’agevolazione.

 

Quali investimenti sono agevolabili

L’iperammortamento 2026 copre tre categorie di investimenti, ciascuna con caratteristiche e vincoli specifici.

La prima categoria comprende i beni materiali strumentali nuovi elencati nell’Allegato IV della Legge di Bilancio 2026, che aggiorna il precedente Allegato A della Legge 232/2016. Si tratta di macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzati: robot collaborativi, macchine CNC, sistemi di logistica automatizzata, stampanti 3D industriali, sensori IoT. La maggiorazione scatta solo se questi beni risultano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La seconda categoria riguarda i beni immateriali previsti dall’Allegato V: software, sistemi, piattaforme, applicazioni e modelli digitali funzionali alla trasformazione tecnologica. Una novità rilevante rispetto al 2025, quando il credito d’imposta per i soli beni immateriali 4.0 era stato sospeso. Anche qui è necessaria l’interconnessione, elemento che distingue un semplice acquisto informatico da un investimento Industria 4.0.

La terza categoria comprende gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi i sistemi di stoccaggio. Per il fotovoltaico, l’agevolazione è limitata a moduli ad alta efficienza prodotti nell’Unione Europea: celle con rendimento almeno pari al 23,5% oppure moduli bifacciali ad eterogiunzione con efficienza minima del 24%. I pannelli con efficienza inferiore, anche se di produzione UE, restano esclusi.

Una delle criticità maggiori della misura prevista dalla Legge di Bilancio riguarda il vincolo territoriale dei beni, limitato a prodotti realizzati in Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (SEE). Tuttavia, il Viceministro all’Economia Maurizio Leo ha da poco annunciato un imminente stralcio del requisito.

 

Le aliquote di maggiorazione

La maggiorazione del costo ai fini dell’ammortamento fiscale segue uno schema a scaglioni progressivamente decrescenti:

Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro si applica una maggiorazione del 180%. Questo significa che un bene del costo di 100.000 euro genera una base ammortizzabile di 280.000 euro (100.000 + 180.000 di maggiorazione). Con un’aliquota IRES del 24% e un coefficiente di ammortamento ordinario del 20%, il risparmio fiscale complessivo rispetto all’ammortamento standard raggiunge circa 43.200 euro.

Per la quota di investimento compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro la maggiorazione scende al 100%. Un investimento da 5 milioni genera dunque una maggiorazione di 2,5 milioni sulla prima tranche (180%) e 2,5 milioni sulla seconda (100%), per un totale di 5 milioni aggiuntivi.

Per importi tra 10 e 20 milioni la maggiorazione si riduce al 50%. Oltre i 20 milioni non spetta alcun beneficio sulla quota eccedente.

Il vantaggio effettivo dipende dalla marginalità dell’impresa. Chi genera utili consistenti e paga regolarmente imposte IRES e IRPEF ottiene il massimo beneficio. Per le aziende in perdita o con redditi imponibili ridotti, il credito d’imposta Transizione 5.0 può risultare più conveniente grazie alla compensabilità immediata.

 

La procedura di accesso al beneficio

L’iter si articola in tre fasi distinte, tutte gestite attraverso la piattaforma informatica del GSE. I termini di apertura saranno comunicati con decreti direttoriali, insieme ai modelli di comunicazione e alle istruzioni operative.

La comunicazione preventiva va trasmessa prima di avviare l’investimento, indicando gli elementi essenziali del progetto per ciascuna struttura produttiva interessata. Entro dieci giorni dalla ricezione, il GSE verifica la completezza formale dei dati e comunica l’esito positivo oppure richiede integrazioni da fornire entro ulteriori dieci giorni.

La comunicazione di conferma segue entro sessanta giorni dalla notifica di esito positivo. Deve attestare il pagamento dell’acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione e riportare i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Non può riguardare investimenti di importo superiore a quelli indicati nella comunicazione preventiva.

La comunicazione di completamento chiude il cerchio. Va inviata al termine degli investimenti e comunque non oltre il 15 novembre 2028, con possibilità di proroga di 15 giorni in caso di richiesta di integrazioni documentali. A questa fase si allegano le perizie asseverate, le attestazioni di interconnessione e le certificazioni tecniche che dimostrano il rispetto dei requisiti.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria all’iperammortamento, la normativa distingue in base al valore dell’investimento. Sotto la soglia di 300.000 euro per singolo bene, basta un’autocertificazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000. Oltre tale soglia serve una perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti agli albi, oppure da enti di certificazione accreditati. Nel settore agricolo la perizia può provenire anche da dottori agronomi, forestali, agrotecnici o periti agrari laureati.

 

Vincoli per i beni materiali 4.0

Gli investimenti in macchinari e impianti dell’Allegato IV comportano due obblighi documentali specifici, oltre all’interconnessione.

Il primo riguarda l’origine del bene. L’impresa deve acquisire un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, oppure una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000. Questa documentazione deve attestare che il bene è stato integralmente ottenuto nel territorio UE/SEE, oppure che ha subito l’ultima trasformazione sostanziale in tale territorio secondo le regole del Codice doganale dell’Unione.

Il secondo vincolo concerne la conformità tecnica. Una perizia asseverata deve comprovare le caratteristiche tecnologiche che permettono l’inclusione del bene nell’Allegato IV e l’effettiva interconnessione al sistema aziendale. La perizia va corredata di un’analisi tecnica che dimostri il rispetto dei cinque requisiti Industria 4.0: controllo tramite CNC o PLC, interconnessione ai sistemi informativi aziendali, integrazione automatica con logistica e produzione, interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva, rispondenza agli standard di sicurezza informatica.

L’interconnessione non è una formalità. L’Agenzia delle Entrate può richiedere in fase di controllo la dimostrazione pratica del funzionamento del sistema. Conviene documentare fin da subito i flussi di dati scambiati tra il bene e i sistemi gestionali (ERP, MES, SCADA) attraverso protocolli standard come OPC-UA o MQTT.

 

Adempimenti per software e beni immateriali

I beni immateriali dell’Allegato V richiedono una dichiarazione di origine specifica, resa dal produttore o licenziante del software ai sensi del DPR 445/2000. Il contenuto è più articolato rispetto ai beni materiali.

La dichiarazione deve indicare la sede o le sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging. Deve inoltre attestare che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio UE/SEE.

Un’apertura interessante riguarda i componenti open source di terze parti eventualmente incorporati nel software: non rilevano ai fini della determinazione dell’origine. Questo semplifica l’utilizzo di librerie e framework diffusi nella comunità internazionale degli sviluppatori.

Anche per i beni immateriali serve la perizia asseverata che attesti caratteristiche tecniche e interconnessione, con le stesse soglie previste per i beni materiali. La perizia assume particolare importanza per distinguere un investimento agevolabile da un normale acquisto di licenze software.

 

Requisiti per gli impianti fotovoltaici e rinnovabili

Gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile presentano vincoli aggiuntivi legati al dimensionamento e alla tipologia degli impianti.

Il dimensionamento deve essere determinato considerando una producibilità massima non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Il fabbisogno si calcola sommando i consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente al 1° gennaio 2026, includendo energia elettrica, consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e combustibili per la produzione di calore ad uso della struttura. Per gli impianti termici, il riferimento è esclusivamente il fabbisogno del calore di processo.

Gli impianti possono essere localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva, su particelle diverse purché connessi tramite punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura, oppure nella stessa zona di mercato per i casi di autoconsumo a distanza previsti dalla normativa sulle rinnovabili.

Come anticipato, per il fotovoltaico sono ammissibili solo moduli ad alta efficienza di produzione UE. I moduli di fascia inferiore, pur prodotti in Europa, restano esclusi. Questo orientamento premia la filiera manifatturiera europea più avanzata, ma limita le opzioni per chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo.

La certificazione dell’origine vale anche per i componenti diversi dai moduli fotovoltaici: inverter, sistemi di accumulo, trasformatori devono essere prodotti in UE/SEE con le stesse modalità di attestazione previste per i beni materiali 4.0.

 

Cessione o delocalizzazione del bene

Un vincolo trasversale riguarda il mantenimento del bene nel territorio italiano per l’intero periodo di fruizione dell’iperammortamento. Se durante questo arco temporale l’impresa cede il bene a titolo oneroso o lo destina a strutture produttive all’estero, decade dal beneficio.

La decadenza non è però automatica e totale. La legge prevede una clausola di salvaguardia: la fruizione delle quote residue non viene meno se, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisce il bene originario con un altro bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il costo del bene sostitutivo è inferiore a quello del bene ceduto, il beneficio prosegue solo fino a concorrenza del nuovo costo. In pratica, la maggiorazione si “ridimensiona” in proporzione all’investimento effettivamente mantenuto.

Questa flessibilità permette di aggiornare il parco macchine senza perdere l’agevolazione, a patto di reinvestire tempestivamente. Chi pianifica un upgrade tecnologico nel medio termine può valutare fin da subito i tempi di sostituzione per non trovarsi scoperto.

 

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a due condizioni: il sostegno complessivo non deve coprire le stesse quote di costo dei singoli investimenti e non deve portare al superamento del costo effettivamente sostenuto.

La base di calcolo dell’iperammortamento va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili. Se un bene da 500.000 euro riceve un contributo a fondo perduto di 100.000 euro, la maggiorazione si applica ai restanti 400.000 euro.

È espressamente esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta Transizione 4.0 per investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025 e completati entro il 30 giugno 2026. Chi ha già avviato progetti sotto il vecchio regime deve completarli senza pretendere di passare al nuovo iperammortamento.

La combinazione più interessante per il 2026-2028 riguarda ZES Unica e Transizione 5.0: le imprese del Mezzogiorno possono sommare il credito ZES per investimenti in beni strumentali con l’iperammortamento per la componente 4.0 o rinnovabile, rispettando i limiti di cumulo. Anche la Nuova Sabatini resta compatibile, coprendo una parte degli interessi sul finanziamento bancario che serve ad acquistare i beni agevolati.

 

Aspetti fiscali e dichiarativi

Dal punto di vista operativo, l’iperammortamento si traduce in una variazione permanente in diminuzione da effettuare nella dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF e IRES. Non rileva ai fini IRAP e non ha alcun impatto sul bilancio civilistico: la maggiorazione è puramente fiscale.

La deduzione segue le regole ordinarie di ammortamento previste dagli articoli 102 e 103 del TUIR. Se un bene ha un coefficiente di ammortamento del 20%, la deduzione annua con maggiorazione al 180% diventa il 20% di 280.000 euro (per un bene da 100.000) anziché il 20% di 100.000 euro.

Per l’acconto d’imposta del periodo in corso al 31 dicembre 2026, la norma impone di calcolare l’imposta del periodo precedente come se l’iperammortamento non esistesse. Questo evita che l’agevolazione riduca subito l’acconto dovuto, spostando il beneficio effettivo al saldo.

La conservazione documentale diventa cruciale. Fatture, perizie, dichiarazioni di origine, comunicazioni al GSE, prove dell’interconnessione vanno conservate per almeno sei anni dalla chiusura del periodo d’imposta in cui si completa l’ammortamento fiscale del bene. In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può richiedere ogni elemento utile a dimostrare la spettanza del beneficio.

 

Quando e come agire

Il decreto attuativo del MIMIT è già stato trasmesso al MEF per il concerto. L’entrata in operatività della piattaforma GSE è attesa nelle prossime settimane, con decreti direttoriali che fisseranno date e modelli.

Per le imprese che pianificano investimenti nel triennio 2026-2028, il consiglio è strutturare fin da ora il progetto seguendo la logica delle tre comunicazioni. Identificare i fornitori, raccogliere preventivi dettagliati, verificare l’origine UE dei beni, predisporre la documentazione tecnica per la perizia. Tutto questo prima ancora che la piattaforma sia attiva, così da essere pronti quando apriranno gli sportelli.

Chi ha investimenti già avviati o prenotati sotto il vecchio credito 4.0 deve invece completarli entro il 30 giugno 2026 per non perdere il beneficio originario. Non conviene abbandonare un progetto a metà strada sperando di ripartire con l’iperammortamento: le condizioni potrebbero non essere le stesse e i tempi si allungherebbero inutilmente.

 

Domande frequenti

  • Qual è la differenza tra iperammortamento e credito d’imposta 4.0?
    L’iperammortamento aumenta la base ammortizzabile del bene, generando deduzioni fiscali più alte distribuite nel tempo. Il credito d’imposta era invece un importo compensabile subito in F24. L’iperammortamento conviene a chi ha redditi imponibili stabili; il credito era preferibile per startup o aziende in perdita.
  • Posso usare l’iperammortamento per investimenti già avviati nel 2025?
    No, se hai prenotato il bene entro il 31 dicembre 2025 con acconto del 20%, devi completare l’investimento entro il 30 giugno 2026 sotto il regime del credito 4.0. L’iperammortamento si applica solo a investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
  • Come dimostro l’origine UE di un macchinario?
    Servono certificato di origine dalla Camera di Commercio o dichiarazione del produttore ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la fabbricazione integrale in UE/SEE oppure l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio europeo.
  • Cosa succede se vendo il bene prima di finire l’ammortamento?
    Decadi dal beneficio sulle quote residue, a meno che nello stesso anno fiscale non sostituisca il bene con un altro di caratteristiche analoghe o superiori. Se il nuovo bene costa meno, la maggiorazione prosegue solo fino a concorrenza del nuovo costo.
  • L’iperammortamento è cumulabile con la ZES Unica?
    Sì, purché il cumulo non superi il 100% del costo e le agevolazioni non coprano le stesse quote di spesa. Le imprese del Mezzogiorno possono combinare ZES Unica per la componente territoriale e iperammortamento per la componente tecnologica.

Firmato il Decreto Attuativo per l’Iperammortamento 4.0 

E’ stato finalmente firmato ( con clamoroso ritardo ) il decreto attuativo che rende operativa la misura dell’iperammortamento 2026.

Il testo presenta sorprese e criticità tecniche non trascurabili, ma superabili:

A differenza delle bozze precedenti, il nuovo decreto attuativo non fa alcun riferimento esplicito ai software in cloud nell’elenco dei beni immateriali agevolabili. Questo sembrerebbe confermare l’esclusione di tali soluzioni dall’agevolazione.

Nuovi Adempimenti Annuali (GSE)

Oltre alle comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento, il decreto introduce due ulteriori comunicazioni annuali obbligatorie (entro il 20 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno) da inviare al GSE per l’intera durata della fruizione del beneficio.

Investimenti “Iniziati” ante 2026

È confermata la possibilità di agevolare gli investimenti in beni 4.0 iniziati anche prima del 1° gennaio 2026, a condizione il completamento dell’investimento avvenga nel periodo di vigenza della misura.

Accumuli legati a nuovi impianti FER

L’installazione di sistemi di accumulo è agevolabile solo se “asservita” all’installazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifici limiti di dimensionamento basati sul fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Perizia Tecnica Asseverata per TUTTI i beni

A differenza del passato, il testo del decreto attuativo non specifica alcuna soglia di valore al di sotto della quale la perizia asseverata può essere sostituita da un’autocertificazione. Pertanto, la perizia tecnica è obbligatoria per tutti i beni 4.0, a prescindere dal loro costo.