Certificazione C.I. R&S a firma certificatori Albo del MIMIT
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art.23 del D.L n.73/2022
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/9/2023
Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.
Decreto direttoriale 21/2/2024 Procedura per l’iscrizione all’albo dei certificatori
Decreto direttoriale 5/6/2024 Modello di certificazione
Decreto 4/7/2024 Linee guida per la certificazione
LINK UTILI
1) Albo certificatori: https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/
2) Normativa certificazione: https://certificazionicreditors.mimit.gov.it/
3) Link del sito www.studioastolfi.com : La CERTIFICAZIONE per il CREDITO DI IMPOSTA R&S&I&D (Art.23 del D.L. n.73/2022) – Patrizio Astolfi Studio Commerciale (studioastolfi.com)
RIGUARDA SIA PER IL FUTURO CHE PER IL PASSATO
Decreto 15/3/2023
ART. 3 (Procedura e contenuto della certificazione)
La certificazione di cui all’articolo 1 del presente decreto può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta di cuall’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.
LA CERTIFICAZIONE PUÒ ESSERE RICHIESTA, NON È QUINDI UN OBBLIGO DI LEGGE
Art. 23 Decreto legge 21 giugno 2022, n.73 2. Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attivita’ di ricerca e sviluppo.
LE VIOLAZIONI NON DEVONO ESSERE STATE CONTESTATE CON PVC O CON ATTO IMPOSITIVO
E’ comunque possibile certificare il credito anche se sono in corso accessi, ispezioni o verifiche dell’amministrazione finanziaria purchè non sia stato emesso il pvc.
Decreto 15/3/2023
ART. 3 (Procedura e contenuto della certificazione)
La certificazione di cui all’articolo 1 del presente decreto può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.
IMPRESE CHE HANNO RICEVUTO UN PVC O UN ATTO DI RECUPERO
Non possono richiedere la certificazione ma possono comunque farsi fare una perizia giurata da un certificatore o da
un altro tecnico.
Il Sole 24 Ore 17/6/2024
Le certificazioni relative alla qualificazione dei progetti di R&S possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni afferenti all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta non siano già state constate dal Fisco. Considerati i dubbi ancora presenti, che hanno portato all’introduzione della figura dei certificatori iscritti all’albo del Mimit, nulla vieta comunque alle imprese di avvalersi di un esperto, a supporto nelle interlocuzioni con gli uffici o per la
difesa in sede giudiziale, a prescindere dal rilascio di una certificazione “ufficiale”
LA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE RILASCIATA DA UN SOGGETTO TERZO
Decreto 15/3/2023
ART. 3 (Procedura e contenuto della certificazione)
La certificazione deve comunque contenere, oltre alla sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del comma 6 del presente articolo, di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
LA CERTIFICAZIONE È SOGGETTA AL CONTROLLO FORMALE ED EVENTUALMENTE SOSTANZIALE DA PARTE DEL MINISTERO
Tutte le certificazioni sono soggette al controllo formare, il controllo sostanziale sarà a campione.
Decreto 15/3/2023
ART. 4 (Vigilanza sulle attività di certificazione)
Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative ed alle “Linee Guida”
IL MINISTERO HA 90GG PER CONTROLLARE LA CERTIFICAZIONE
6) Possono essere richiesti chiarimenti e documenti relativi alla certificazione, in questo caso il termine si prolunga.
Decreto 15/3/2023
ART. 4 (Vigilanza sulle attività di certificazione)
Per l’esame delle certificazioni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere al soggetto certificatore, dandone notizia all’impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i quindici giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori quindici giorni a seguito di richiesta motivata. Il Ministero delle imprese e del made in Italy completa l’attività di controllo nei sessanta giorni successivi all’invio della documentazione integrativa. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce effetti.
LA CERTIFICAZIONE HA EFFETTI VINCOLANTI PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE SOLO PER QUANTO RIGUARDA L’INNOVATIVITA’ DEI PROGETTI
L’agenzia delle entrate può entrare in merito alle spese (effettività, congruità ed inerenza)
L’agenzia delle entrate può segnalare al ministero eventuali anomalie sulle certificazioni .
Decreto 15/3/2023
ART. 4 (Vigilanza sulle attività di certificazione)
La certificazione, una volta decorsi i termini di cui al successivo comma 3, esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica di cui all’articolo 3, comma 3, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Restano ferme le attività di controllo contemplate dal comma 207 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 aventi a oggetto profili diversi da quelli inerenti alla qualificazione delle attività per le quali è stata richiesta la certificazione. Sono in ogni caso fatti salvi, anche su segnalazione dell’amministrazione finanziaria, i poteri di vigilanza e autotutela, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 2,
comma 7.
IL CERTIFICAZIONE LA DEVE CARICARE SUL PORTALE ENTRO 15 GG DALLA FIRMA
Decreto 15/3/2023
ART. 4 (Vigilanza sulle attività di certificazione)
I soggetti certificatori sono tenuti, notiziandone l’impresa, a inviare al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite la procedura informatica prevista all’articolo 3, comma 7, copia della certificazione di cui all’articolo 3, entro quindici giorni dalla data di rilascio all’impresa.
NON È STABILITO UN TERMINE ENTRO IL QUALE IL SOGGETTO INCARICATO DEVE RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE
PER OGNI PROGETTO DEVE ESSERE RICHIESTA UNA CERTIFICAZIONE E VERSATI I DIRITTI DI SEGRETERIA DI € 252,00
Decreto 15/3/2023
ART. 4 (Vigilanza sulle attività di certificazione)
I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti nella somma di euro 252,00 per certificazione. Con il decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono stabilite le relative modalità di versamento.
ITER DA SEGUIRE PER LE IMPRESE
Sul sito è disponibile il manuale utente per le imprese che prevede i seguenti step:
* Inserimento dell’impresa e delle informazioni ad essa collegate nella piattaforma;
* Inserimento dei progetti per i quali richiedere la certificazione;
* Scelta del certificatore che effettuerà l’asseverazione del progetto;
* Pagamento dei diritti di segreteria.
IL COMPENSO PER LA CERTIFICAZIONE NON È STABILITO DALLE NORME, QUINDI SARÀ CONCORDATO FRA LE PARTI
UNA CERTIFICAZIONE PER OGNI PROGETTO DI RICERCA
Decreto 15/3/2023
ART. 3 (Procedura e contenuto della certificazione)
La certificazione attestante la qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica
Considerazioni dello studio
Cosa si intende per progetto o sottoprogetto?
Esempio:
Una ditta vuole realizzare una penna innovativa (progetto).
I sottoprogetti potrebbero essere:
– Corpo della penna;
– Inchiesto da utilizzare
– Punta della penna
IL TERMINE PER IL RIVERSAMENTO È 31 OTTOBRE 2024, SI SPERA IN UNA PROROGA
Le linee guida per la certificazione sono state pubblicata il 4 luglio, quindi in prossimità della chiusura delle attività per il periodo feriale di agosto.
Il Ministero ha 90gg di tempo (che possono aumentare se vengono richieste integrazioni) per controllare la certificazione quindi è difficile ottenere l’ok entro la scadenza del riversamento del 31 ottobre 2024.
LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE
La certificazione riguarda anche i crediti d’imposta del passato 2015-2019
Premessa
Le presenti Linee guida hanno l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori ai sensi dell’art. 23, co. 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, (RIGUARDANO ANCHE IL PASSATO) in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta.
Viene utilizzato Il Manuale di Frascati anche per il passato (2015-2019)
Premessa
Le Linee guida sono state redatte sulla base (oltre che della normativa suindicata) del decreto emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 26 maggio 2020 (d’ora in poi anche solo decreto MISE) e del decreto emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in data 27 maggio 2015 (d’ora in poi anche solo decreto MEF) nonché tenendo conto della normativa di fonte comunitaria, dei principi generali e dei criteri contenuti nel c.d. Manuale di Frascati1 e nel c.d. Manuale di Oslo 2, della prassi interpretativa.
Non è stato risolto il problema del Design del settore creativo (dove sono compresi anche i campionari del tessile e del calzaturiero).
Con la risoluzione nr.41 del 26/7/2022 è stata smentita la circolare nr.5 del 16/3/2016 che ammetteva il Design.
E’ stato confermato il riferimento al Manuale di Frascati, quindi l’unica alternativa al riversamento è il contenzioso.
L’innovazione riguarda il solo settore di riferimento
L’attività deve essere finalizzata a nuove scoperte (Novità)
L’attività di R&S deve puntare a nuove scoperte o al raggiungimento di nuovi risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi non già diffusi nel settore di riferimento. La generazione di nuova conoscenza è l’obiettivo previsto per qualsiasi progetto di R&S, ove il concetto di “nuovo” deve necessariamente essere declinato in funzione del contesto all’interno del quale ci si trovi ad operare
Settori in cui le innovazioni avvengono a ritmi particolarmente veloci
In questo caso c’è stata una interpretazione ampia.
L’attività deve essere finalizzata a nuove scoperte (Novità)
Nel caso di settori in cui le innovazioni avvengono a ritmi particolarmente veloci e sono ampiamente diffuse, è possibile che diversi soggetti sviluppino contemporaneamente soluzioni simili. In tal caso, si considerano comunque ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti, qualora naturalmente i risultati raggiunti da altri soggetti non siano già accessibili e disponibili.
Lo stato dell’arte deve essere valutato all’inizio del progetto e non oggi.
L’attività deve essere finalizzata a nuove scoperte (Novità)
Per valutare il potenziale di novità di un progetto, occorre che sia chiaro lo stato dell’arte di partenza, in relazione agli obiettivi del progetto stesso (conoscenze e limiti scientifici e tecnologici dello stato attuale a livello settoriale.
Ammesso lo svolgimento dell’attività di R&S in contemporanea con altri
L’attività deve essere finalizzata a nuove scoperte (Novità)
Tale affermazione va necessariamente coordinata con il disposto dell’art. 2, co. 3 del D.M. MISE 26.5.2020 secondo cui «se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta».
L’attività è ammessa anche se l’obbiettivo non è stato raggiunto
La disciplina interna
Si considerano ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato
Iter semplificato per i progetti che sono già stati finanziati da enti pubblici.
L’attività deve essere finalizzata a nuove scoperte (Novità)
L’avvenuta valutazione positiva dell’attività di ricerca e sviluppo da parte di enti pubblici, centri di alta competenza, poli tecnologici o simili in sede, ad esempio, di erogazione di finanziamenti o bandi di gara sarà ritenuta rilevante anche ai fini della certificazione del credito d’imposta salvo la particolare diversità dei presupposti o delle finalità non consenta tale rilevanza.
Ammessi i servizi digitali
La disciplina interna
“sviluppo sperimentale”: «l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta).
Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.
Ammesso un prodotto similare ad uno esistente
In questo caso c’è stata una interpretazione ampia.
Le attività eligibili al credito d’imposta R&S
La novità della conoscenza non deve essere confusa con la novità del prodotto, atteso che un nuovo prodotto non incorpora necessariamente nuova conoscenza. Per converso anche un prodotto similare ad altro già esistente può incorporare nuova conoscenza (come una diversa tecnologia).
I commerciali possono partecipare al processo innovativo
La ricerca e sviluppo all’interno di un progetto di sviluppo nuovo prodotto
In ambito aziendale la ricerca e sviluppo viene normalmente svolta da personale dedicato, dotato di adeguate competenze tecniche ed a cui vengono destinate risorse ben definite. Il team di R&S, inoltre, collabora spesso con altre funzioni aziendali, come ad esempio quella commerciale o marketing, generalmente per l’individuazione delle nuove soluzioni da studiare, oppure quella di ingegneria e produzione, per le attività di prototipazione e
commercializzazione / pre-industrializzazione.